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La mia storia professionale

foto-homeLaureato in Giurisprudenza a Roma nel 1989, sin dal 1990 mi sono specializzato nel “diritto del lavoro” svolgendo l’attività professionale in tale ambito assistendo, per scelta, esclusivamente i dipendenti preferendo non assistere i datori di lavoro.

Nel corso degli anni sono diventato legale di riferimento di diversi sindacati, tra cui CGIL e SLC Scuola ed ho collaborato a lungo con i COBAS settore Turismo. leggi tutto »


Scuola Pubblica – Illegittimo il decreto di ricostruzione della carriera per violazione dei principi dell’Unione Europea

26 giugno 2018

neonbrand-426918-1024x683Il decreto di ricostruzione della carriera è illegittimo in quanto non riconosce per intero il servizio prestato in favore della Scuola Pubblica dal personale scolastico (ATA e docenti), con contratti a tempo determinato,.

Per ottenere il riconoscimento integrale dei servizi prestati, l’inserimento nella corretta fascia stipendiale ed il recupero degli incrementi economici legati all’anzianità occorre rivolgersi al Tribunale del Lavoro.

Possono presentare ricorso coloro che:

- hanno lavorato in favore della Scuola Pubblica (sia come personale docente che ATA) con contratti a tempo determinato di durata annuale e/o con incarichi di durata complessiva pari o superiore ad un anno;

- hanno lavorato con contratti a tempo determinato, in favore della Scuola Pubblica (anche presso istituti diversi) per almeno cinque anni scolastici (anche non consecutivi);

- sono stati assunti in ruolo ed hanno già ricevuto il decreto di ricostruzione della carriera.

Perché fare causa

Il personale della Scuola Pubblica, durante il periodo di lavoro prestato con contratti a tempo determinato, non percepisce alcun incremento economico legato all’anzianità.

Dopo l’assunzione in ruolo, l’anzianità maturata nel periodo di lavoro svolto con contratti a tempo determinato è riconosciuta soltanto parzialmente: per intero, soltanto i quattro anni antecedenti l’assunzione a tempo indeterminato; per quanto riguarda gli anni precedenti, il riconoscimento parziale pari a 2/3 ai fini giuridici ed economici.

Ciò vuol dire che, con la ricostruzione della carriera, il personale della scuola pubblica viene inserito in una fascia stipendiale inferiore rispetto a quella corrispondente agli anni di effettivo servizio, con conseguente ritardo nell’applicazione del successivo aumento della retribuzione (“gradone”).

Una volta effettuata la ricostruzione della carriera, i cosiddetti “arretrati” ovverosia la differenza tra la retribuzione base e la retribuzione relativa alla propria fascia stipendiale, vengono pagati in misura inferiore a quanto effettivamente dovuto.

Per l’anzianità maturata durante il periodo di precariato, invece, non viene corrisposto alcun incremento economico.

Ciò costituisce un trattamento discriminatorio per coloro che hanno lavorato in favore della Scuola Pubblica con contratti a tempo determinato. Il personale della scuola ha diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità di lavoro maturata durante il periodo di precariato, sia ai fini giuridici che economici.

Questi principi, per i quali ci battiamo da anni, sono  stati già riconosciuti da numerosi Tribunali.

Molti lavoratori della Scuola Pubblica, con il nostro aiuto, hanno ottenuto il riconoscimento integrale dei servizi prestati, l’inserimento nella corretta fascia stipendiale ed hanno recuperato gli incrementi economici legati all’anzianità maturata durante il periodo di precariato, presentando ricorso al Tribunale territorialmente competente.

Per ottenere ulteriori informazioni, potete contattare il numero 0683600240 o inviare una email all’indirizzo claza@tiscali.it.

Licenziamento collettivo: la soppressione del reparto operativo non giustifica il licenziamento del dipendente

11 dicembre 2017

Il Tribunale del Lavoro di Roma, con Sentenza del 1° dicembre 2017, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento comminato da una nota azienda romana nei confronti di un proprio dipendente, nell’ambito della procedura di riduzione del personale ex l.n. 223/1991.

L’azienda, lamentando una grave crisi economica, aveva fatto ricorso ai licenziamenti collettivi per risanare la propria condizione e nell’ambito di tale procedura, aveva disposto la chiusura definitiva di alcuni reparti.

L’individuazione dei dipendenti da licenziare era stata effettuata dall’azienda con riferimento a singoli settori e non già tenendo conto dell’intero complesso aziendale.

Di conseguenza, il dipendente addetto al reparto soppresso era stato licenziato con la motivazione della eliminazione della sua posizione lavorativa, senza che fosse tentata la ricollocazione dello stesso presso altri reparti dell’azienda.

Il lavoratore, assistito dall’avv. Claudio Zaza, ha impugnato il recesso deducendo che, nell’ambito dei licenziamenti collettivi, l’individuazione dei lavoratori da licenziare deve essere effettuata avendo a riferimento l’intero complesso aziendale e la soppressione di un reparto non può giustificare il licenziamento del dipendente in esso impiegato.

La riduzione del personale, infatti, non può essere limitata ad un solo settore se non sussistono oggettive ragioni tecniche- produttive ed organizzative che giustifichino tale limitazione.

Di conseguenza, nell’ipotesi in cui si renda necessaria la soppressione di un reparto, i lavoratori in esso impiegati devono essere ricollocati in altri settori dell’azienda.

Sulla base di tali motivazioni, il Tribunale ha accolto il ricorso presentato dall’avv. Claudio Zaza, in linea con l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito e di legittimità (Cassazione civile sez. lav. 12/01/2015 n. 203; tra le tante conformi v. anche Cass., Sez. L, Sentenza n. 17177 del 11/07/2013).

Il lavoratore ha, dunque, ottenuto la reintegra nel proprio posto di lavoro oltre al risarcimento dei danni subiti.

Illegittimo il decreto di ricostruzione della carriera che non riconosce per intero il servizio pre – ruolo

1 dicembre 2017

Il decreto di ricostruzione della carriera con cui non viene riconosciuto per intero il servizio prestato dal personale scolastico (ATA e docenti) in favore della Scuola Pubblica è illegittimo in quanto viola le previsioni contenute nell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70 del Consiglio dell’Unione Europea ed in particolare il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato. Infatti, l’anzianità di servizio maturata con contratti a tempo determinato deve essere riconosciuta per intero e non in misura parziale come avviene attualmente. Per ottenere il riconoscimento del corretto inquadramento nella posizione stipendiale spettante in base all’effettiva anzianità maturata ed il pagamento delle relative differenze retributive occorre promuovere azione giudiziale dinanzi al Tribunale del Lavoro territorialmente competente.

Precari scuola: anche la Corte d’Appello di Trento rinvia alla Corte di Giustizia Europea sul risarcimento del danno

29 novembre 2017

Dopo il rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trapani sulla medesima questione (Ordinanza del 05.09.2016 Santoro c. Comune di Valderice e Presidenza del Consiglio dei Ministri), anche la Corte d’Appello di Trento interroga il giudice europeo sulla conformità della normativa italiana al diritto dell’Unione Europea in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato nella scuola pubblica.

In particolare, i giudici italiani chiedono se sia corretto negare il risarcimento del danno al personale della scuola che ha lavorato con contratti a tempo determinato ed è stato successivamente assunto in ruolo.

Infatti, l’ultimo arresto della Corte di Cassazione prevede che ai lavoratori assunti nell’ambito della “Buona Scuola” o ad altro titolo, spetta solo la ricostruzione della carriera e i relativi incrementi retributivi, ma non il risarcimento del danno.

La Corte di Giustizia Europea ha già ribadito in più occasioni la necessità di misure proporzionate, sufficientemente energiche e dissuasive per prevenire e sanzionare l’abusiva reiterazione di contratti a termine da parte della Pubblica Amministrazione. Sul punto, si attende una nuova pronuncia.

Si riapre, dunque, la possibilità di risarcimenti anche per il personale di ruolo.

Trasferimento illegittimo senza la specificazione dei motivi

15 novembre 2017

Il datore di lavoro è obbligato ad illustrare le motivazioni del trasferimento al lavoratore che ne faccia richiesta, nel caso in cui non siano già state esplicitate nella relativa comunicazione.

La mancata specificazione delle ragioni del trasferimento del lavoratore, in tempi ragionevoli, è motivo di illegittimità. Ciò è stato recentemente confermato dal Tribunale di Torino, con una sentenza del 27 ottobre 2017.

La normativa vigente in materia di trasferimento del lavoratore prevede, infatti, che questo possa essere attuato solo in presenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive.

Tali ragioni devono essere rese note al lavoratore al momento del trasferimento.

Ciò consente di verificare la reale sussistenza della necessità di modificare il luogo della prestazione lavorativa e consente di controllare che la scelta del datore di lavoro sia ricaduta su un dipendente piuttosto che un altro, solo a seguito di serie valutazioni tecnico-produttive.

Il trasferimento illegittimo deve essere impugnato dal lavoratore entro 60 giorni dalla comunicazione dello stesso. Dopo di che, il lavoratore avrà 180 giorni di tempo per presentare ricorso dinanzi al Tribunale del Lavoro.

Stabilizzazione precari

18 gennaio 2011

 

La concomitanza di due eventi (l’entrata in vigore del “Collegato Lavoro”, L. 183/2010, e della Sentenza del Tribunale di Siena n. 699/2009) ha fatto esplodere sul web e nel tam tam dei precari la necessità di impugnare i contratti a termine sino ad allora stipulati, entro il termine di decadenza di 60 giorni imposto dall’entrata in vigore della suddetta legge (24.11.2010). Pertanto chi volesse richiedere la conversione dei contratti a tempo determinato (sia nel mondo del pubblico impiego e segnatamente nella Scuola Pubblica, ma anche nel settore del privato) dovrà impugnare i contratti a tempo determinato sino ad oggi sottoscritti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare al proprio datore di lavoro, entro il 23.01.2011. Da allora decorrono 270 giorni entro i quali dovrà essere depositato, a pena di decadenza, il ricorso giudiziale.

 

Ho predisposto un modulo standard di lettera che ciascuno potrà scaricare, modificare in base alle proprie esigenze e spedire immediatamente. Cliccate sul seguente testo lettera x stabilizzazione precari

Scatti stipendiali del 2,50%: I Tribunali di Roma e di Tivoli confermano il riconoscimento

13 gennaio 2011

I Tribunali del Lavoro di Roma e quello di Tivoli, confermando il precedente orientamento, continuano ad accertare e dichiarare il diritto dei precari della scuola pubblica agli scatti stipendiali biennali del 2,50%. Nell’area download ci sono le sentenze del Tribunale del Lavoro di Roma del 2010 dei Giudici dott. Valle, dott.ssa Giovene Di Girasole e quella del Giudice dott. Zaccardi di Tivoli. In data 23.12.2010 anche il Giudice di Tivoli, dott. Carlomagno, ha accolto la domanda ma non è ancora disponibile la sentenza.

Rimandiamo pertanto all’area download del presente sito per il testo integrale delle sentenze.

Roma, Tivoli e Civitavecchia: i Tribunali confermano il diritto agli scatti stipendiali del 2,50%.

26 dicembre 2009

Altre quattro sentenze si aggiungono alle precedenti.

 

I Tribunali di Roma e di Tivoli confermano il diritto agli scatti stipendiali del 2,50% per il personale non di ruolo della scuola pubblica. Il Tribunale di Civitavecchia ha garantito tale diritto anche al personale di ruolo con passato di precariato.

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Il Governo si rimangia la norma rubascatti

26 dicembre 2009

La norma contenuta nel D.L. pubblicato sulla G.U. del 25.09.2009 n. 134 con la quale il governo intendeva “rubare” gli scatti stipendiali e di anzianità ai precari della Scuola Pubblica è stato eliminato dal Parlamento.

 

Inoltre il Governo ha riconosciuto il diritto del personale non di ruolo della scuola pubblica agli scatti stipendiali del 2,50%

 

Con la legge n. 167 del 24.11.2009 (http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09167l.htm#decreto) il Parlamento ha convertito il decreto legge in questione togliendo la norma originariamente contenuta nell’art. 1, 1º comma, che testualmente prevedeva che «I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze … non possono in alcun caso  … consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo».

La battaglia condotta alla Camera dall’on. Maurizio Turco, leggi tutto »

La bozza rubascatti diventa decreto

30 settembre 2009

Pubblicato sulla G.U. del 25.09.2009 il d.l. n. 134 con il quale il governo vorrebbe “rubare” gli scatti stipendiali e di anzianità ai precari della Scuola pubblica.

Il Presidente Napolitano ha firmato il D.L. 134 del 25.09.2009 che, nella stessa data, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e quindi è immediatamente esecutivo.

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